Le norme concernenti la nuova misura del trattamento di quiescenza contenute negli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 e 13 si applicano, nei confronti degli ufficiali giudiziari, per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge e, nei confronti degli aiutanti ufficiali giudiziari, anche per i casi di cessazioni anteriori a tale data. Le norme concernenti modifiche del diritto al trattamento di quiescenza contenute negli articoli 14, 15, 16 e 17 si applicano, nei confronti degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge.
Testo vigente dal 16 maggio 1955
