Il trattamento annuo lordo di pensione risultante dall'applicazione degli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 9 e 10 e' comprensivo della tredicesima mensilita'. Nei casi in cui ricorre l'applicazione delle norme contenute nei comuni secondo e terzo dell'articolo 38 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, il riparto della pensione tra vedova ed orfani si effettua considerando l'intero trattamento indiretto o di riversibilita'.

Testo vigente dal 17 settembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1353~art11 · fonte su Normattiva