Il contributo in una sola volta dovuto dall'ufficiale giudiziario o dall'aiutante ufficiale giudiziario per ottenere il riscatto dei servizi di cui al precedente articolo si determina con le norme contenute nell'allegato n. 1 alla presente legge. Nel caso in cui la domanda di riscatto venga presentata posteriormente alla, data di cessazione dal servizio, il recupero del contributo viene effettuato con ritenuta sulle intere prime rate della pensione o sull'indennita' una, volta tanto spettante.

Testo vigente dal 16 maggio 1955

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1955-04-11;380~art19 · fonte del testo