Il contributo in una sola volta dovuto dal sanitario per ottenere il riscatto dei servizi o periodi di cui agli articoli 61 e 62 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, e al precedente art. 23, si determina con le norme di cui all'allegato n. 1 della presente legge. La trasformazione del contributo unico in annualita' da pagarsi a rate mensili di cui all'art. 66 della legge predetta si effettua mediante l'applicazione della tabella C allegata alla presente legge. Quando la domanda di riscatto risulti presentata alla Prefettura o alla Cassa di previdenza in data non posteriore a quella di pubblicazione della presente legge, il contributo di riscatto e le relative ratizzazioni si calcolano in base alle norme vigenti alla data di presentazione della domanda stessa.

Testo vigente dal 12 luglio 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-06-11;409~art24 · fonte del testo