Il minimo di lire 1000 di stipendio annuo stabilito dall'art. 6, commi primo e secondo, e dalla lettera a) dell'art. 8 della, legge 6 luglio 1939, n. 1035, per l'obbligatorieta' dell'iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, e' elevato a lire 84.000 di retribuzione annua comprensiva, oltre che dello stipendio, di ogni altra indennita', assegno o provento, anche in natura, la cui corresponsione abbia carattere continuativo. Per i sanitari iscritti obbligatoriamente alla data di pubblicazione della presente legge, l'obbligatorieta' dell'iscrizione permane anche nel caso che la retribuzione di cui al comma precedente sia inferiore a lire 84.000 annue.

Testo vigente dal 12 luglio 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-06-11;409~art17 · fonte del testo