La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1954, fatta eccezione per gli articoli 17, 18, 21, 23, 24, 31 e 34 che si applicano dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Testo vigente dal 12 luglio 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-06-11;409~art35 · fonte del testo