Nei casi di pensioni ad onere ripartito contemplati dal precedente art. 11 relative a cessazioni dal servizio anteriori alla data da cui ha effetto la presente legge, si applicano, ai fini della determinazione dell'assegno di caroviveri temporaneo di cui al precedente art. 27 e del riparto del relativo onere, le disposizioni contenute nel precedente art. 13 con la variante, pero', che le eventuali quote attribuibili agli Enti locali, di cui al comma secondo dello stesso art. 13, sono da determinarsi in proporzione delle relative quote di pensione originaria.

Testo vigente dal 12 luglio 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-06-11;409~art28 · fonte del testo