Nei casi di pensioni a carico totale o parziale della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari relative a cessazioni dal servizio anteriori alla data da cui ha effetto la presente legge, esclusi quelli contemplati dal successivo art. 29, l'assegno di caroviveri temporaneo di cui all'art. 2 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, e alle successive modificazioni, e' stabilito, a decorrere dalla data predetta, nelle stesse misure previste, per la rendita vitalizia costante, dai precedenti articoli 2 lettera c), 3 comma secondo, e 4 punto 2). Nella nuova misura dell'assegno di caroviveri temporaneo e' conglobata l'indennita' di caropane di cui al decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433, e successive modificazioni, restando tale indennita' soppressa come emolumento a se' stante nei riguardi dei titolari di pensioni a carico della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari. L'eventuale differenza tra l'ammontare spettante ai titolari di pensioni anteriormente alla data da cui ha effetto la presente legge a titolo di assegno di caroviveri temporaneo e di indennita' di caropane, e il nuovo importo dell'assegno di caroviveri temporaneo previsto dal precedente comma, viene conservata quale assegno personale, non riversibile, da riassorbire in occasione di successivi aumenti. L'assegno personale di cui al comma precedente e' ridotto della stessa misura gia' stabilita per l'indennita' di caropane allorche' si verificano le condizioni che avrebbero comportato la decadenza dal diritto alle quote della indennita' medesima per le persone di famiglia, ai sensi del citato decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433. Resta fermo l'obbligo per i pensionati di denunziare al competente Ufficio provinciale del tesoro il verificarsi delle condizioni predette. Si applica per l'assegno personale di cui ai due precedenti commi l'ultimo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143.

Testo vigente dal 12 luglio 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-06-11;409~art27 · fonte del testo