Per le pensioni contemplate dall'art. 24, l'assegno di caroviveri temporaneo di cui all'art. 2 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, e alle successive modificazioni e' stabilito nelle stesse misure previste, per la rendita vitalizia costante, dagli articoli 2, lettera c), 3, n. 2), e art. 14. Nella nuova misura dell'assegno di caroviveri temporaneo e' conglobata l'indennita' di caropane di cui al decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433, e successive modificazioni, restando tale indennita' soppressa come emolumento a se' stante. Ai titolari di pensioni viene conservata, quale assegno personale non riversibile, da riassorbire in occasione di successivi aumenti, l'eventuale differenza tra l'ammontare spettante anteriormente alla data da cui ha effetto la presente legge, a titolo di assegno di caroviveri temporaneo e di indennita' di caropane, e il nuovo importo dell'assegno di caroviveri temporaneo previsto dal precedente comma. L'assegno personale di cui al comma precedente e' ridotto alla stessa misura gia' stabilita per l'indennita' di caropane allorche' si verificano le condizioni che avrebbero comportato la decadenza dal diritto alle quote della indennita' medesima per le persone di famiglia, ai sensi dei citato decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433. Resta fermo l'obbligo per i pensionati di denunciare al competente Ufficio provinciale del tesoro il verificarsi delle condizioni predette. Si applica per l'assegno personale di cui al secondo comma, la disposizione dell'art. 2, ultimo comma, del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143.

Testo vigente dal 16 maggio 1955

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1955-04-11;380~art26 · fonte del testo