A favore del titolare di pensione diretta o indiretta di privilegio oppure di riversibilita' di pensione diretta di privilegio, relativa a cessazione dal servizio anteriore alla data da cui ha effetto la presente legge compete, a decorrere da tale data, il corrispondente trattamento di privilegio nelle identiche misure previste, per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data predetta, dai precedenti articoli 9, 10 e 14. Ai fini dell'eventuale applicazione del comma secondo dell'articolo 9, si ha riguardo alla lesione o infermita' esistente alla data di cessazione dal servizio. Nei casi di cui al comma precedente di pensioni ad onere ripartito, ai fini della determinazione delle quote a carico degli Enti locali, si applicano le relative norme previste dal precedente art. 14. Rimane forma, pero', l'eventuale quota a carico dello Stato nella misura di essa risultante al giorno precedente la data da cui ha effetto la presente legge.

Testo vigente dal 12 luglio 1954

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1954-06-11;409~art29 · fonte del testo