A favore dei titolari di duplice trattamento di quiescenza a carico della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, i miglioramenti previsti dai precedenti articoli dal 25 al 30 si applicano solo sul trattamento di quiescenza piu' elevato oppure, nel caso di piu' trattamenti uguali, su uno solo di essi.
Testo vigente dal 12 luglio 1954
