Nei casi di sanitari iscritti alla Cassa di previdenza alla data di pubblicazione della presente legge, i servizi prestati simultaneamente che, in applicazione delle disposizioni previste dai commi primo e terzo dell'articolo 46 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, abbiano dato luogo a duplicita' di iscrizione alla Cassa predetta non potranno in nessun caso dar luogo a duplicita' di trattamento di quiescenza. Tali servizi si valutano una sola volta agli effetti del computo del complessivo servizio utile per il predetto trattamento. Nei casi contemplati dal precedente comma, a favore del sanitario viene accreditato, con effetto dalla data di pubblicazione della presente legge, sul proprio conto individuale dei depositi volontari di cui all'art. 18 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, l'importo del capitale accumulato relativo al numero degli anni di servizio simultanei assistiti da duplice iscrizione. Ai fini dell'applicazione del comma precedente, si considera il valore della tabella A.S. allegata alla legge 21 novembre 1949, n. 914, corrispondente all'eta' del sanitario alla data di pubblicazione della presente legge e al numero degli anni di servizi simultanei assistiti da duplice iscrizione. L'importo da accreditarsi sul conto individuale si ottiene moltiplicando il predetto valore per il corrispondente coefficiente della tabella B annessa alla legge 6 luglio 1939, n. 1035, ed aumentando del 15 per cento il prodotto cosi' ottenuto.

Testo vigente dal 12 luglio 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-06-11;409~art31 · fonte del testo