Nei casi contemplati dal comma quarto dell'art. 47 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, quando la pensione e' ad onere ripartito tra Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari ed ente compreso nel territorio della Venezia Tridentina ed e' relativa a cessazione dal servizio anteriore alla data da cui ha effetto la presente legge, rimane ferma a carico dell'Ente la quota del trattamento di quiescenza stabilita a suo carico all'atto del conferimento della pensione originaria, mentre i successivi aumenti e miglioramenti del trattamento stesso disposti fino a quelli di cui alla presente legge sono, a partire dalle date delle rispettive decorrenze, a totale carico della Cassa di previdenza.

Testo vigente dal 12 luglio 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-06-11;409~art33 · fonte del testo