Il trattamento di pensione indiretta o di riversibilita' e' calcolato su quello diretto come segue:

  • 1)per le parti indicate alle lettere a) e b) del precedente art. 2, in base alle aliquote previste dall'art. 32 della legge 6 luglio 1939, n. 1035;
  • 2)per la parte di cui alla lettera c) del predetto art. 2, in base all'aliquota fissa di cinque sesti.

Testo vigente dal 12 luglio 1954

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1954-06-11;409~art4 · fonte del testo