La pensione indiretta o di riversibilita' e' calcolata sulla corrispondente pensione diretta, applicando le aliquote stabilite dall'art. 32 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, per le rendite di cui alle lettere a) e b) dell'art. 4, e l'aliquota fissa di cinque sesti, per la rendita di cui alla lettera c) dell'articolo stesso. La pensione indiretta di privilegio, nonche' quella di riversibilita' della pensione diretta, di privilegio quando il sanitario sia morto in conseguenza dell'evento di servizio che abbia dato luogo al conferimento dell'assegno privilegiato, sono calcolate prendendo a base il trattamento diretto di privilegio previsto dal comma terzo dell'art. 8 ed applicando, per la rendite di cui alle lettere a) e b) dell'art. 4, le aliquote indicate al comma precedente con un minimo, pero', del 50 per cento. L'importo annuo lordo della pensione indiretta di privilegio o di riversibilita' della pensione diretta di privilegio in nessun caso puo' essere inferiore a lire 126.403 per la parte riferita alla rendita di cui alla lettera a) dell'art. 4.

Testo vigente dal 6 marzo 1958

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-02-04;87~art10 · fonte del testo