Per le cessazioni dal servizio in eta' non inferiore ad anni 65, il minimo di anni 20 previsto dalla lettera a) dell'art. 26 e dalle lettere a) e b) dell'art. 31 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, rispettivamente per il diritto al conseguimento del trattamento di pensione diretta e di quello di pensione indiretta, e' ridotto ad anni 15 di servizio utile. Nei casi di diritto a pensione previsti dal comma precedente e dall'art. 72 della legge predetta, quando il servizio utile ai fini della determinazione della misura del trattamento non raggiunge gli anni 20, la rendita vitalizia costante di cui alla lettera c) del precedente art. 2 e' concessa in ragione di tanti ventesimi quanti sono gli anni di servizio utile.

Testo vigente dal 12 luglio 1954

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