Nei casi di pensione diretta di privilegio contemplati dalla lettera c) dell'art. 26 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, il trattamento e' costituito dalle seguenti parti:

  • a)dalle rendite vitalizie di cui alle lettere a) e c) del precedente art. 2;
  • b)dalla rendita vitalizia prevista dalla lettera b) del predetto art. 2, calcolata considerando gli anni utili con l'aumento di cinque anni e la cui misura non sara' in nessun caso inferiore a lire 114.000 annue.2 Quando si tratti di lesione od infermita' ascrivibili alla prima categoria della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, la rendita vitalizia di cui alla lettera b) e' stabilita nella misura fissa di lire 304.000 annue.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 4 febbraio 1958, n. 87

2

La L. 4 febbraio 1958, n. 87 ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che "nei casi di pensione diretta di privilegio, contemplati al comma, primo dell'art. 9 della legge 11 giugno 1954, n. 409, le rendite di cui alle lettere a) e b) sono aumentate di un decimo. In nessun caso, pero', l'importo risultante per la rendita di cui alla lettera a) puo' essere inferiore a lire 126.403 annue, e quello per la rendita di cui alla lettera b) ad un terzo della retribuzione annua differenziale, definita dall'art. 5, riferita alla data della cessazione dal servizio". La stessa legge ha inoltre disposto (con l'art. 27) che "la presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1957. Le norme contenute negli articoli 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 21 si applicano per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data predetta"

Testo vigente dal 21 marzo 1958

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Che cosa è cambiato dal 21 marzo 1958

Confronto con la versione in vigore dal 12 luglio 1954 al 21 marzo 1958.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 4 febbraio 1958, n. 87

    La L. 4 febbraio 1958, n. 87 ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che "nei casi di pensione diretta di privilegio, contemplati al comma, primo dell'art. 9 della legge 11 giugno 1954, n. 409, le rendite di cui alle lettere a) e b) sono aumentate di un decimo. In nessun caso, pero', l'importo risultante per la rendita di cui alla lettera a) puo' essere inferiore a lire 126.403 annue, e quello per la rendita di cui alla lettera b) ad un terzo della retribuzione annua differenziale, definita dall'art. 5, riferita alla data della cessazione dal servizio". La stessa legge ha inoltre disposto (con l'art. 27) che "la presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1957. Le norme contenute negli articoli 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 21 si applicano per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data predetta"

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1954-06-11;409~art9 · fonte del testo