Il nuovo importo annuo lordo della pensione diretta da attribuirsi ai sensi dell'art. 16, e' pari alla somma:

  • 1)della rendita vitalizia indicata alla tabella F unita alla presente legge, in corrispondenza al servizio utile;
  • 2)della rendita vitalizia aggiuntiva di lire 78.000 di cui alla lettera c) dell'art. 4. Per le campagne di guerra o gli altri analoghi benefici di cui alla legge 6 luglio 1939, n. 1035, e per gli anni di abbuono nei casi di esodo volontario previsti dalla legge 19 maggio 1950, n. 319, o di mancato giuramento di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 837, il nuovo importo della relativa maggiorazione e' pari ad una frazione della rendita di cui al n. 1) avente per numeratore il numero delle campagne o degli anni di abbuono e per denominatore quello degli anni di servizio utile.

Testo vigente dal 6 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-04;87~art17 · fonte del testo