Nei casi di cessazione dal servizio a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, per le iscrizioni alla Cassa avvenute anteriormente a tale data, l'importo annuo lordo della pensione risultante in applicazione degli articoli 8 e 10 in nessun caso puo' essere inferiore a quello corrispondente che risulterebbe, per lo stesso servizio utile, in base alle norme contenute negli articoli 17 e 18.

Testo vigente dal 6 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-04;87~art20 · fonte del testo