Gli importi annui lordi dei trattamenti di quiescenza degli Istituti di previdenza, qualora si tratti di pensioni decorrenti da data non anteriore ai primo giorno dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge, sono arrotondati, per eccesso, a centinaia, di lire. Per la Cassa per le pensioni ai sanitari, tale arrotondamento si effettua su tutti i nuovi importi delle pensioni risultanti in applicazione della, presente legge. Per le pensioni dirette della Cassa per le pensioni ai sanitari, la ritenuta del 2 per cento prevista dall'art. 23 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, modificata dall'art. 15 della legge 11 giugno 1954, n. 409, e' soppressa a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge. Per le pensioni dirette della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari, la ritenuta del 2 per cento prevista dall'art. 43 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, modificata dall'art. 11 della legge 11 aprile 1955, n. 380, e' soppressa a partire dal primo giorno dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge.

Testo vigente dal 6 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-04;87~art24 · fonte del testo