Fino al 31 dicembre 1959 sono autorizzate, per il personale addetto ai servizi degli Istituti di previdenza, prestazioni di lavoro straordinario, anche col sistema del cottimo, oltre i limiti di ore individuali e di spesa complessiva consentiti dagli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e successive modificazioni, con le modalita' e secondo i criteri da stabilirsi dal Ministro per il tesoro.

Testo vigente dal 6 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-04;87~art26 · fonte del testo