Per accelerare i lavori inerenti all'applicazione delle norme contenute nella presente legge nei riguardi degli iscritti la cui cessazione dal servizio sia anteriore al 1 luglio 1951 sono autorizzate per il personale che vi e' addetto, prestazioni di lavoro straordinario anche col sistema del cottimo, oltre i limiti orari e la misura forfetaria consentiti dal decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, con le modalita' e secondo criteri da stabilirsi dal Ministro per il tesoro.

Testo vigente dal 17 giugno 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-05-24;610~art12 · fonte del testo