Per accelerare i lavori inerenti alla prima applicazione delle norme contenute nella presente legge, sono autorizzate, per il personale addetto ai servizi degli Istituti di previdenza, prestazioni di lavoro straordinario anche col sistema del cottimo, oltre i limiti orari e la misura forfettaria consentiti dal decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, con le modalita' e secondo criteri da stabilirsi dal Ministro per il tesoro.

Testo vigente dal 31 dicembre 1953

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1953-12-27;966~art9 · fonte del testo