Nei casi di pensioni ad onere ripartito tra Cassa per le pensioni ai sanitari ed altri enti, i nuovi importi annui lordi determinati in applicazione degli articoli 6, 7, 8 e 9 sono ripartiti per quote proporzionalmente a quelle che risultavano attribuite al 31 dicembre 1960.

Testo vigente dal 27 novembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-10-24;1593~art10 · fonte su Normattiva