Per le pensioni ad onere ripartito contemplate dall'articolo 33 della legge 11 giugno 1954, n. 409, i miglioramenti del trattamento disposti con legge 4 febbraio 1958, n. 87, e con i precedenti articoli 7, 8 e 9 sono, a partire dalle date delle rispettive decorrenze, a totale carico della Cassa per le pensioni ai sanitari.

Testo vigente dal 27 novembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-10-24;1593~art11 · fonte su Normattiva