Per le pensioni ad onere ripartito contemplate dall'articolo 33 della legge 11 giugno 1954, n. 409, i miglioramenti del trattamento disposti con legge 4 febbraio 1958, n. 87, e con i precedenti articoli 7, 8 e 9 sono, a partire dalle date delle rispettive decorrenze, a totale carico della Cassa per le pensioni ai sanitari.
Testo vigente dal 27 novembre 1962
