Le pensioni dirette, indirette, e di riversibilita' della Cassa per le pensioni ai sanitari, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1 gennaio 1958, sono riliquidate, con effetto dal 1 gennaio 1961, con l'attribuzione del trattamento stabilito per i casi di cessazione dal servizio a partire da quest'ultima data risultante dalla applicazione delle norme contenute nella legge 4 febbraio 1958, n. 87, e nei precedenti articoli 1 e 2. Nei casi di cessazione dal servizio anteriori al 1 gennaio 1961, la riliquidazione prevista dall'articolo 6 e dal precedente comma, qualora si tratti di pensione indiretta o di riversibilita', si effettua in base al nuovo importo virtuale della corrispondente pensione diretta.

Testo vigente dal 27 novembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-10-24;1593~art7 · fonte su Normattiva