Ai fini della determinazione della retribuzione annua contributiva di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, l'effetto retroattivo fino al 1 gennaio 1958 o a data anteriore, eventualmente previsto da deliberazioni concernenti miglioramenti del trattamento economico adottate dagli enti a partire dal 1 luglio 1958 in poi, si considera efficace purche' le variazioni del trattamento economico derivino da promozioni al grado o categoria superiore o da leggi o da contratti collettivi di lavoro oppure da regolamenti organici

Testo vigente dal 27 novembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-10-24;1593~art3 · fonte su Normattiva