Le norme contenute negli articoli precedenti si applicano agli iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari per i casi di cessazione dal servizio dal 1 gennaio 1960 in poi.

Testo vigente dal 17 settembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1353~art8 · fonte su Normattiva