Sono iscritti obbligatoriamente all'Ente tutti gli iscritti agli albi professionali che esercitano la libera professione o svolgono attivita' professionale come lavoratori autonomi convenzionati con associazioni, enti o soggetti pubblici o privati. Sono iscritti facoltativamente all'Ente, oltre agli assicurati che si trovano nelle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 2, gli iscritti agli albi professionali che esercitano esclusivamente attivita' di lavoro dipendente o attivita' di lavoro autonomo, per le quali siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. L'iscrizione ed il passaggio dalla forma obbligatoria a quella facoltativa avviene su richiesta o d'ufficio. La facolta' di rinuncia all'iscrizione deve essere esercitata dall'interessato con espressa dichiarazione da redigere seguendo le modalita' dell'articolo 24, primo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114. E' inefficace a tutti gli effetti l'iscrizione all'Ente di coloro che non siano iscritti agli albi professionali dei veterinari, o la cui iscrizione a tali albi sia nulla o sia stata annullata. In tal caso i contributi versati devono essere restituiti dall'Ente senza interessi. Non comportano la perdita dell'anzianita' di iscrizione i periodi di inattivita' professionale, purche' sia mantenuta l'iscrizione all'Albo, dovuti a:

  • a)inabilita', debitamente provata, per malattia o altre cause;
  • b)permanenza all'estero per motivi di studio;
  • c)esercizio delle funzioni di membro del Parlamento nazionale od europeo, di consigliere regionale, di presidente della provincia o di sindaco di comune capoluogo di provincia o con piu' di 50.000 abitanti. Durante i periodi di cui al comma 5 sono comunque dovuti i contributi previsti dagli articoli 11 e 12.

Testo vigente dal 26 aprile 1991

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 248/1997

    Questione infondata
    18 luglio 1997

    È infondata la questione di legittimità costituzionale -sollevata in riferimento agli artt. 3, 18 e 38 Cost.- dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dell'art. 24 della legge 12 aprile 1991, n. 136, come "autenticamente interpretato dall'art. 11, comma 26, della legge 24 dicembre 1993, n. 537", nella parte in cui mantengono fermo l'obbligo d'iscrizione e di contribuzione all'ENPAV dei veterinari già iscritti all'albo alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 136 del 1991 ed assoggettati anche a contribuzione INPDAP, nonostante l'avvenuta privatizzazione dell'ente previdenziale. Tale trasformazione, riguardando piuttosto gli strumenti di gestione e la differente qualificazione giuridica dell'ente, ha lasciato immutato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dall'ente, rispetto al quale il potere impositivo ed il correlativo obbligo contributivo costituiscono altrettanti corollari. Il dubbio di legittimità costituzionale è ulteriormente inconsistente in riferimento al profilo rilevante nel giudizio 'a quò, che concerne veterinari gravati dalla doppia contribuzione, rispetto ai quali resta valido quanto affermato dalla sentenza n. 88 del 1995 di questa Corte circa la giustificazione dell'obbligo, da ricercarsi nel rafforzamento della tutela previdenziale degli obbligati al doppio contributo (futuribili beneficiari di una doppia pensione) e, insieme, nella solidarietà endocategoriale che il legislatore si è preoccupato di non far venire improvvisamente meno, onde assicurare l'idonea provvista dei mezzi. Considerazione, quest'ultima, tanto più valida ora, in un sistema autofinanziato. La permanente vigenza del fine pubblicistico dell'attività svolta dall'ente in questione esclude possa ritenersi lesiva della libertà negativa di associazione l'imposizione da parte della legge di obblighi di appartenenza ad un organismo pubblico a struttura associativa. - V. sent. nn. 132/1984, 133/1984, 173/1986, 73/1992, 259/1992, 78/1995 e ord. nn. 813/1988 e 707/1988. red.: R. Foglia

    Art. 3 cost. · Art. 18 cost. · Art. 38 cost. · Art. 32 Riforma dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i veterinari

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1991-04-12;136~art24 · fonte su Normattiva