Art. 24 — Iscrizione all'Ente
Sono iscritti obbligatoriamente all'Ente tutti gli iscritti agli albi professionali che esercitano la libera professione o svolgono attivita' professionale come lavoratori autonomi convenzionati con associazioni, enti o soggetti pubblici o privati. Sono iscritti facoltativamente all'Ente, oltre agli assicurati che si trovano nelle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 2, gli iscritti agli albi professionali che esercitano esclusivamente attivita' di lavoro dipendente o attivita' di lavoro autonomo, per le quali siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. L'iscrizione ed il passaggio dalla forma obbligatoria a quella facoltativa avviene su richiesta o d'ufficio. La facolta' di rinuncia all'iscrizione deve essere esercitata dall'interessato con espressa dichiarazione da redigere seguendo le modalita' dell'articolo 24, primo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114. E' inefficace a tutti gli effetti l'iscrizione all'Ente di coloro che non siano iscritti agli albi professionali dei veterinari, o la cui iscrizione a tali albi sia nulla o sia stata annullata. In tal caso i contributi versati devono essere restituiti dall'Ente senza interessi. Non comportano la perdita dell'anzianita' di iscrizione i periodi di inattivita' professionale, purche' sia mantenuta l'iscrizione all'Albo, dovuti a:
- a)inabilita', debitamente provata, per malattia o altre cause;
- b)permanenza all'estero per motivi di studio;
- c)esercizio delle funzioni di membro del Parlamento nazionale od europeo, di consigliere regionale, di presidente della provincia o di sindaco di comune capoluogo di provincia o con piu' di 50.000 abitanti. Durante i periodi di cui al comma 5 sono comunque dovuti i contributi previsti dagli articoli 11 e 12.
Testo vigente dal 26 aprile 1991
