Art. 35 — Decadenza dalla carica
Il delegato ed il componente del consiglio di amministrazione dell'Ente decadono automaticamente dalla carica se si assentano, senza giustificato motivo, per tre sedute consecutive dell'organo del quale fanno parte. Il presidente dell'Ente provvede alle comunicazioni di rito e adotta il provvedimento formale per la surroga, entro quindici giorni dell'ultima assenza.
Testo vigente dal 10 agosto 1991
