Art. 22 — Controllo delle comunicazioni
L'Ente ha facolta' di esigere dall'iscritto e dagli aventi diritto a pensione indiretta, all'atto della domanda di pensione o delle revisioni, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate all'Ente e le dichiarazioni annuali dei redditi e del volume di affari, limitatamente agli ultimi dieci anni. L'Ente puo' altresi' inviare questionari con richiesta di conoscere elementi rilevanti in merito all'iscrizione e alla contribuzione. In caso di mancata risposta nel termine di novanta giorni viene sospesa la corresponsione della pensione fino alla comunicazione della risposta.
Testo vigente dal 26 aprile 1991
