Art. 22 — Controllo delle comunicazioni
La Cassa, all'atto della domanda di pensione e di revisione, ha facolta' di esigere dall'iscritto o dagli aventi diritto a pensione indiretta, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate alla Cassa e le dichiarazioni annuali dei redditi ai fini dell'IRPEF e del volume d'affari ai fini dell'IVA, limitatamente agli ultimi quindici anni. La Cassa puo' altresi' inviare questionari per conoscere elementi rilevanti in ordine alla iscrizione e alla contribuzione. In caso di mancata risposta nel termine di novanta giorni, e' sospesa la corresponsione della pensione fino alla comunicazione della risposta.
Testo vigente dal 31 dicembre 1991
