Riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Art. 10 — Collegio dei sindaci
Il collegio dei sindaci e' composto:
- 1)da un funzionario in servizio, appartenente al Ministero del tesoro, designato dal Ministro per il tesoro, che ne e' il presidente;
- 2)da un funzionario in servizio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, designato dal consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
- 3)da un rappresentante del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, scelto dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile tra i dipendenti di ruolo in servizio o in pensione su designazione delle organizzazioni sindacali piu' rappresentative a carattere nazionale. Per ciascuno dei suddetti componenti e' designato un supplente. I sindaci ed i loro supplenti sono nominati con decreto dei Ministri per i trasporti e l'aviazione civile, durano in carica tre anni e possono essere confermati nell'incarico. I sindaci assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione ed hanno facolta' di assistere a quelle del comitato esecutivo. I sindaci esercitano le loro funzioni secondo le norme e con le responsabilita' che il codice civile fissa agli articoli 2403, 2404, 2405 e 2407 in quanto applicabili.
Testo vigente dal 29 dicembre 1973
