Il collegio dei sindaci e' composto:

  • 1)da due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dei quali uno con funzioni di presidente;
  • 2)da un funzionario del Ministero del tesoro. Per ciascun sindaco effettivo e' nominato un supplente. I sindaci esercitano le proprie funzioni secondo le norme degli articoli 2403 e seguenti del codice civile in quanto applicabili.

Testo vigente dal 23 dicembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-11-23;1100~art14 · fonte su Normattiva