Istituzione di un Ente di previdenza ed assistenza a favore dei consulenti del lavoro
Art. 14 — Collegio dei sindaci
Il collegio dei sindaci e' composto:
- 1)da due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dei quali uno con funzioni di presidente;
- 2)da un funzionario del Ministero del tesoro. Per ciascun sindaco effettivo e' nominato un supplente. I sindaci esercitano le proprie funzioni secondo le norme degli articoli 2403 e seguenti del codice civile in quanto applicabili.
Testo vigente dal 23 dicembre 1971
