Art. 24 — Destinazione del contributo e di cui alla legge 2 marzo 1954, n. 19
Con la stessa decorrenza fissata dall'articolo 20 il contributo di cui all'articolo 4 della legge 2 marzo 1954, n. 19, e' soppresso. Le quote gia' accreditate non sono piu' rimborsabili.
Testo vigente dal 29 dicembre 1973
