Per i propri servizi di cassa l'OPAFS si avvale delle proprie casse, dell'Amministrazione postale, della Banca nazionale delle comunicazioni o di altri istituti di credito di diritto pubblico o banche disinteresse nazionale. L'Opera puo' anche affidare l'esecuzione dei propri servizi di cassa all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che vi provvede, in tal caso, con le modalita' previste dai propri ordinamenti.

Testo vigente dal 29 dicembre 1973

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-12-14;829~art38 · fonte su Normattiva