Riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

Art. 37 — Cooperazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

Gli uffici tecnici dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, centrali e periferici, prestano l'opera di assistenza tecnica richiesta dalla OPAFS per la costruzione, l'ampliamento, la trasformazione, le migliorie e la manutenzione dei suoi immobili.

Testo vigente dal 29 dicembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-12-14;829~art37 · fonte su Normattiva