Riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Art. 37 — Cooperazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Gli uffici tecnici dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, centrali e periferici, prestano l'opera di assistenza tecnica richiesta dalla OPAFS per la costruzione, l'ampliamento, la trasformazione, le migliorie e la manutenzione dei suoi immobili.
Testo vigente dal 29 dicembre 1973
