Riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

Art. 42 — Accertamento delle condizioni di "a carico" e di inabilità al lavoro

In tutti i casi in cui sia richiesta la condizione di "a carico dell'iscritto" questa deve risultare dagli atti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato agli effetti della corresponsione degli assegni familiari ovvero, in mancanza, da atto notorio o da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi delle leggi vigenti. Quando per le concessioni dell'Opera sia richiesta l'inabilita' lavoro, questa deve essere constatata da una commissione medica composta di sanitari dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. Si intendono in ogni caso inabili le persone che abbiano raggiunto i limiti di eta' stabiliti per legge per il conseguimento della pensione di vecchiaia.

Testo vigente dal 29 dicembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-12-14;829~art42 · fonte su Normattiva