L'OPAFS e' parificata, agli effetti delle imposte e delle tasse, alle amministrazioni dello Stato, anche per quanto riguarda le erogazioni da essa disposte. Le domande per il conseguimento dei benefici dell'OPAFS e i documenti che le corredano sono esenti da imposte di bollo. Le rette e i contributi per l'ammissione nei collegi, nei soggiorni di vacanze e nelle case di riposo, i premi, i contributi straordinari ed i reintegri dovuti alla OPAFS sono esenti da imposte, tasse e diritti. Le donazioni e le elargizioni comunque fatte alla OPAFS sono esenti anche dalle imposte di successione e da quelle ipotecarie. L'OPAFS e' parificata all'amministrazione dello Stato anche ai fini delle indagini informative necessarie per l'esercizio della sua attivita' previdenziale ed assistenziale.

Testo vigente dal 29 dicembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-12-14;829~art43 · fonte su Normattiva