Provvedimento abrogato dal d.p.r. 11 gennaio 1956, n. 18.
Abrogato dal 1 luglio 1956
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 11 gennaio 1956, n. 18.
Abrogato dal 1 luglio 1956
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 13 marzo 1952 al 1 luglio 1956. 72 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: I funzionari della carriera diplomatica possono essere collocati a riposo, con decreto del Presidente della Repubblica, dopo dieci anni di permanenza nello stesso grado. Tale norma non si applica ai funzionari del grado 7° che abbiano conseguito l'idoneita' all'esame di promozione al grado 6°. Ai funzionari collocati a riposo a norma del precedente e del presente articolo si applica il trattamento di quiescenza previsto dal regio decreto 11 aprile 1926, n. 857.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 11 GENNAIO 1956, N. 18
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-02-13;106~art17 · fonte del testo