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Le promozioni ai gradi 10°, 9°, 8°, 7° e 5° sono conferite con decreto Ministeriale su parere del Consiglio di amministrazione. Del predetto Consiglio, in sede di deliberazione di avanzamento, non possono far parte funzionari di grado inferiore al s°. Le nomine ai gradi 4°, 3° e 2° sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Testo in vigore dal 13 marzo 1952 al 1 luglio 1956

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-02-13;106~art11 · fonte del testo