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Le promozioni ai gradi 10° e 9° sono conferite per anzianita' congiunta al merito ai funzionari di gradi 11° e 10° che nel periodo anteriore abbiano riportato le qualifiche di ottimo o di distinto.

Testo in vigore dal 13 marzo 1952 al 1 luglio 1956

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urn:nir:stato:legge:1952-02-13;106~art12 · fonte del testo