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Le promozioni dal grado 7° al grado 6° hanno luogo con decreto Ministeriale, per esami congiuntamente a titoli speciali di servizio. Gli esami consistono in due temi vertenti rispettivamente su materia attinente al servizio diplomatico e consolare. Per essere ammessi all'esame di concorso occorre che i funzionari del grado 7° abbiano una anzianita' di carriera di almeno dieci anni compreso il periodo di volontariato, e abbiano compiuto due anni di servizio presso la Amministrazione centrale, due anni di servizio nelle Rappresentanze diplomatiche e due anni di servizio negli Uffici consolari. Il servizio prestato presso gli organismi internazionali o comunque in missione all'estero sara' considerato come servizio prestato presso Rappresentanze diplomatiche. Le norme relative alla composizione della Commissione esaminatrice, allo svolgimento degli esami, alla valutazione dei titoli e alla formazione della graduatoria saranno stabilite con regolamento. Le promozioni al grado 6° sono conferite ai funzionari che conseguano l'idoneita', nell'ordine della graduatoria e sino alla concorrenza dei posti messi a concorso. Chi abbia partecipato a due concorsi per la promozione al grado 6° senza avere conseguito l'idoneita' non puo' essere ammesso ad un terzo esame.

Testo in vigore dal 13 marzo 1952 al 1 luglio 1956

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-02-13;106~art13 · fonte del testo