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Le promozioni ai gradi 8°, 7° e 5° sono conferite per merito comparativo ai funzionari del grado immediatamente inferiore che nell'ultimo triennio abbiano riportato le qualifiche di ottimo e di distinto e che nei due anni precedenti tale triennio abbiano riportato qualifiche non inferiori a quelle di buono.

Testo in vigore dal 13 marzo 1952 al 1 luglio 1956

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urn:nir:stato:legge:1952-02-13;106~art14 · fonte del testo