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I funzionari della carriera diplomatica di grado superiore al 6° possono, con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, essere collocati a riposo per ragioni di servizio.

Testo in vigore dal 13 marzo 1952 al 1 luglio 1956

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urn:nir:stato:legge:1952-02-13;106~art16 · fonte del testo