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I funzionari della carriera diplomatica possono essere collocati a riposo, con decreto del Presidente della Repubblica, dopo dieci anni di permanenza nello stesso grado. Tale norma non si applica ai funzionari del grado 7° che abbiano conseguito l'idoneita' all'esame di promozione al grado 6°. Ai funzionari collocati a riposo a norma del precedente e del presente articolo si applica il trattamento di quiescenza previsto dal regio decreto 11 aprile 1926, n. 857.

Testo in vigore dal 13 marzo 1952 al 1 luglio 1956

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-02-13;106~art17 · fonte del testo