Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 marzo 1952 al 1 luglio 1956. Leggi il testo vigente →

Alla data di entrata in vigore della presente legge i funzionari del ruolo diplomatico e del ruolo consolare saranno inquadrati come segue nel ruolo della carriera diplomatica:

  • a)nel grado 2°: gli Ambasciatori;
  • b)nel grado 3°: i Ministri plenipotenziari di prima classe;
  • c)nel grado 4°: i Ministri plenipotenziari di seconda classe e i Consoli generali di 1ª classe;
  • d)nel grado 5°: i Consiglieri e i Consoli generali di 2ª classe;
  • e)nel grado 6°: i Primi segretari di 1° classe e i Consoli di 1ª classe;
  • f)nei grado 7°: i Primi segretari di 2ª classe e i Consoli di 2ª classe;
  • g)nel grado 8°: i Consoli di 3ª classe;
  • h)nel grado 9°: i Vice consoli di 1ª classe;
  • i)nel grado 10°: i Vice consoli di 2ª classe;
  • l)nel grado 11°: gli Addetti consolari. Nell'inquadramento ai gradi 1°, 5°, 6° e 7° i funzionari del ruolo consolare prenderanno posto dopo quelli provenienti dal ruolo diplomatico, pur conservando la propria anzianita' di grado.

Testo in vigore dal 13 marzo 1952 al 1 luglio 1956

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-02-13;106~art19 · fonte del testo