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Alla data di entrata in vigore della presente legge i funzionari del ruolo diplomatico e del ruolo consolare saranno inquadrati come segue nel ruolo della carriera diplomatica:
- a)nel grado 2°: gli Ambasciatori;
- b)nel grado 3°: i Ministri plenipotenziari di prima classe;
- c)nel grado 4°: i Ministri plenipotenziari di seconda classe e i Consoli generali di 1ª classe;
- d)nel grado 5°: i Consiglieri e i Consoli generali di 2ª classe;
- e)nel grado 6°: i Primi segretari di 1° classe e i Consoli di 1ª classe;
- f)nei grado 7°: i Primi segretari di 2ª classe e i Consoli di 2ª classe;
- g)nel grado 8°: i Consoli di 3ª classe;
- h)nel grado 9°: i Vice consoli di 1ª classe;
- i)nel grado 10°: i Vice consoli di 2ª classe;
- l)nel grado 11°: gli Addetti consolari. Nell'inquadramento ai gradi 1°, 5°, 6° e 7° i funzionari del ruolo consolare prenderanno posto dopo quelli provenienti dal ruolo diplomatico, pur conservando la propria anzianita' di grado.
Testo in vigore dal 13 marzo 1952 al 1 luglio 1956
