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Il personale diplomatico in servizio all'estero assume le qualifiche corrispondenti alle funzioni delle quali e' incaricato e cioe':
- a)nelle Ambasciate le qualifiche di ambasciatore, consigliere d'ambasciata, primo segretario e segretario d'ambasciata;
- b)nelle Legazioni le qualifiche di inviato straordinario e ministro plenipotenziario, primo segretario e segretario di legazione;
- c)negli Uffici consolari di 1ª categoria le qualifiche di console generale, console, console aggiunto e vice console.
Testo in vigore dal 13 marzo 1952 al 1 luglio 1956
