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Il personale diplomatico in servizio all'estero assume le qualifiche corrispondenti alle funzioni delle quali e' incaricato e cioe':

  • a)nelle Ambasciate le qualifiche di ambasciatore, consigliere d'ambasciata, primo segretario e segretario d'ambasciata;
  • b)nelle Legazioni le qualifiche di inviato straordinario e ministro plenipotenziario, primo segretario e segretario di legazione;
  • c)negli Uffici consolari di 1ª categoria le qualifiche di console generale, console, console aggiunto e vice console.

Testo in vigore dal 13 marzo 1952 al 1 luglio 1956

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-02-13;106~art7 · fonte del testo