Art. 16 — Soppressione dei contributi
A partire dal 1 gennaio del quinto anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, cessa l'obbligo di versamento dei contributi previsti dall'articolo 16, lettere c), d) ed e), della legge 18 agosto 1962, n. 1357, come modificato dall'articolo 2 della legge 6 ottobre 1967, n. 949.
Testo vigente dal 26 aprile 1991
