La Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti corrisponde le seguenti pensioni:

  • a)di vecchiaia;
  • b)di anzianita';
  • c)di inabilita' e invalidita';
  • d)ai superstiti, di reversibilita' o indirette. Essa inoltre corrisponde le seguenti prestazioni:
  • 1)indennita' una tantum;
  • 2)provvidenze straordinarie. Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto. I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni indicate alle lettere b) e c), di cui al comma 1, e dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto per le pensioni indicate alle lettere a) e d), di cui al comma 1. Il trattamento di pensione e cumulabile con la pensione di guerra, con la pensione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e con qualsiasi altra pensione o assegno o trattamento di natura mutualistica o previdenziale e con le pensioni statali. Tutte le pensioni maturano al verificarsi delle condizioni previste dalla presente legge, sempre che l'iscritto non abbia richiesto il rimborso dei contributi di cui al comma 1 dell'articolo 21, salvo che gli stessi siano stati restituiti ai sensi del comma 3 di detto articolo.

Testo vigente dal 10 febbraio 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-01-29;21~art1 · fonte su Normattiva